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Ordinanza — n. 39931/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of argumentation on mitigation and unfounded confiscation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the lower court had already determined the sentence based on the absence of positive elements. Regarding the confiscation of funds, the Court found the lower court's assessment of the disproportion between the seized amount and the appellant's economic conditions to be legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments regarding the application of mitigating circumstances, and a claim for confiscation is unfounded when the lower court has already demonstrated the proportionality between the seized sum and the defendant's economic situation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigation confiscation of funds proportionality test Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
17931/23 Arena OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA AGATINO MAURIZIO nato a CATANIA il 27/05/1994 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17931/23 Arena OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo ai primi due profili di censura attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così da non permettere un trattamento ancora più favorevole di quello peraltro già rideterminato;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla violazione di legge quanto alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha rappresentato la sproporzione della somma sequestrata con le condizioni economiche dell'imputato, privo di lecita attività lavorativa; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso