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Ordinanza — n. 39929/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Leotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Leotta challenged a second-instance conviction for excessive severity and the denial of generic mitigating circumstances, arguing the sentence was too harsh. The court rejected these claims because the appeal grounds were formulated too generally, failing to cite specific legal reasons or factual data to support the criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a wholly generic manner, failing to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific facts excessive sentencing generic mitigating circumstances procedural costs Cassation jurisdiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA GIUSEPPE nato a ACIREALE il 25/09/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17913/23 Leotta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/