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Ordinanza — n. 39926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONZA GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 05/02/1973 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17863/23 Onza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti ai trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17863/23 Onza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti ai trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONZA GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 05/02/1973 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17863/23 Onza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti ai trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti;

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il