Italian Court dismisses appeals for generic sentencing arguments and lack of standing regarding accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Kodra and Gjoka inadmissible. The appellants argued for reduced generic mitigating circumstances, recidivism application, and accessory penalties, but the court found these grounds generic or lacking standing. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 ss. cod. proc. pen.: Appeals based on generic sentencing errors or lacking specific legal grounds are inadmissible, and appellants without a direct interest in accessory penalties cannot challenge their imposition.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KODRA LEONARD (ALIAS KODRA AFRIM) nato il 08/03/1978 GJOKA GJERGJ nato il 10/01/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17809/23 KODRA 4- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di Gjoka con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la riduzione per le attenuanti generiche è stata effettuata in misura inferiore a un terzo, che esso è generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che le medesime considerazioni valgono in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso di Kodra, con cui si censura l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento della fattispecie di "lieve entità"; che, con riguardo al primo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, va rilevata la carenza di interesse in capo al ricorrente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci