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Ordinanza — n. 39922/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CELA OREL (CUI 05NQDT8) nato il 20/04/1993 ARRA EDUARD (CUI 02RTHOA) nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17801/23 CELA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di Cela, che l'unico motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Arra afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata pena complementare sanzioni pecuniarie errore nella commisurazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CELA OREL (CUI 05NQDT8) nato il 20/04/1993 ARRA EDUARD (CUI 02RTHOA) nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17801/23 CELA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di Cela, che l'unico motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Arra afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis