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Ordinanza — n. 39921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive of lower court arguments regarding satellite cultivation marijuana liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, De Rosa Nicou, challenged a second-instance conviction for the crime of satellite cultivation of marijuana plants. The court ruled that the grievances raised were merely repetitive of arguments already adequately examined by the lower courts and aligned with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of arguments already examined by the lower courts or conform to established case law are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grievances satellite cultivation marijuana procedural costs award lower court arguments coltivazione di canapa consumo di canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA NICOU2, nato a RIMINI il 19/10/1976 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17768/23 DE ROSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione (attinenti alla responsabilità per il reato satellite relativo alla coltivazione di piantine di marijuana) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1