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Ordinanza — n. 39920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appeal judgment before Dec 30, 2022 automatically suspends proceedings for execution of substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate judgment rendered before December 30, 2022, automatically established the pendency of the case. The appellant argued for the application of Article 95 of Legislative Decree 150/2022, but the court found this argument manifestly unfounded. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 95 l. n. 689/1981: A judgment rendered by the appellate court before December 30, 2022, automatically determines the pendency of the cassation proceeding, thereby preventing the immediate activation of the execution procedure for substitute penalties even if the appeal is filed after that date.

Parole chiave

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substitute penalties execution cassation pendency December 30 2022 cutoff appellate judgment effect inadmissible appeal esecuzione della pena detentiva sostitutiva riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione dell'art. 95 d.lgs.
Art. 95 l. n. 24 novembre 1981, n. 689
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione dell'art. 95 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023
689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17738/23 Alessandrini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il