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Ordinanza — n. 39918/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance and insult to a public official, claiming the crime of attempted robbery should be absorbed and that recidiva did not exist. The court rejected these claims because the first argument merely repeated the appellate court's reasoning without new logic, while the second failed to engage with the specific justification regarding social danger provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined in the appellate decision without manifestly illogical reasoning, or if it fails to address the specific factual and legal grounds established by the lower court regarding recidiva and social danger.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of appellate arguments recidiva social danger attempted robbery absorption public official insult oltraggio alla corte ricusazione del pubblico ministero restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
17625/23 Abbate OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso assorbimento del reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
17625/23 Abbate OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso assorbimento del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE CIRO nato a NAPOLI il 03/02/1962 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17625/23 Abbate OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso assorbimento del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose precedentemente poste in essere, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i