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Ordinanza — n. 39917/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by El Alami Khalid and Claudio Cigolini inadmissible. The court found El Alami's complaint regarding excessive sentencing lacked specificity as it failed to contrast with the detailed criteria used by the lower court for sentencing. Similarly, Cigolini's arguments were rejected because they merely reproduced previously evaluated criticisms without new legal substance. Consequently, both appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals must be specific and cite precise legal grounds; generic or repetitive criticisms are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing excess criminal liability non-punishability cause court costs Cassazione ordinanza gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
309 per El Alami e all'art. 378 cod. pen. per Cigolini); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati;
Art. 384 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
17590/23 EL ALAMI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 378 cod. pen
309 per El Alami e all'art. 378 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ALAMI KHALID nato il 01/01/1981 CIGOLINI CLAUDIO nato a FIRENZE il 20/04/1973 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17590/23 EL ALAMI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per El Alami e all'art. 378 cod. pen. per Cigolini); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di El Alami afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pagg. 7 e 8); Ritenuto, quanto al ricorso di Cigolini, che il primo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto altresì che la doglianza espressa nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso