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Ordinanza — n. 39914/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-meritorious re-evaluation of evidence and lack of substantive challenge to appellate findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found this amounted to an impermissible re-reading of evidence rather than a genuine challenge. The court ruled that cassation review cannot substitute its own assessment for the appellate court's global evaluation of the proven facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without genuinely challenging the evidence or the appellate court's reasoned assessment of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence appellate court assessment global evaluation of proof substantive challenge requirement impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 314 cod. pen
17402/23 Zuccaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 314 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO ANTONINO nato a PALERMO il 21/07/1949 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17402/23 Zuccaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i