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Ordinanza — n. 39910/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-punishment clause due to repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed and rejected by the lower court. Consequently, the decision upholds the conviction for approaching a public place while detained for drug offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal based on non-punishment grounds is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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non-punishment clause repetitive arguments appeal inadmissibility drug detention public place approach allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKUGAW ALEX nato il 21/08/1983 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17225/23 EKUGAW OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole gravità del fatto (avvicinamento a un locale pubblico in presenza di detenzione determinata da condanne per stupefacenti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1