Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing inadmissible factual challenges and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giovanni Antonio Ruggieri inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of generic intent under Article 385 of the Penal Code, arguing against the court's reasoning on liability. The Court rejected these grounds because they constituted impermissible factual challenges and were too generic, finding the lower court's reasoning logical and coherent regarding the required intent and the irrelevance of diversionary motives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Appeals to the Supreme Court must not contain factual challenges or generic arguments, as the Court of Appeal's reasoning on criminal liability must be logical, coherent, and specific.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI GIOVANNI ANTONIO nato a CONVERSANO il 07/12/1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17044/23 RUGGIERI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento al dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato in parola e alla irrilevanza dei motivi di allontanamento e delle loro finalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15