Cassation court dismisses appeal for being too generic and failing to state specific legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Luise Marco inadmissible. The appellant challenged a lower court conviction for the crime of false testimony, arguing the lack of responsibility. The court rejected this because the grounds were formulated in a completely generic manner without specifying the legal or factual reasons supporting the censure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a completely generic manner, failing to explicitly state the legal or factual reasons supporting the censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUISE MARCO nato a NAPOLI il 11/12/1975 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16870/23 Luise OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa insussistenza della responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0