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Ordinanza — n. 39905/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being too generic and failing to state specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luise Marco inadmissible. The appellant challenged a lower court conviction for the crime of false testimony, arguing the lack of responsibility. The court rejected this because the grounds were formulated in a completely generic manner without specifying the legal or factual reasons supporting the censure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a completely generic manner, failing to explicitly state the legal or factual reasons supporting the censure.

Parole chiave

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false testimony inadmissible appeal generic grounds Court of Cassation procedural costs criminal liability lack of specificity difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 385 c.p.p.
16870/23 Luise OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
16870/23 Luise OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUISE MARCO nato a NAPOLI il 11/12/1975 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16870/23 Luise OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa insussistenza della responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0