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Ordinanza — n. 39904/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONINO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16820/23 Nicosia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure generiche oltre che manifestamente infondate, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, con riferimento alla mancata integrazione della circostanza attenuante ex art. 384, comma 4, cod. pen., rappresentando che non risultavano integrati i presupposti ivi previsti: l'imputato infatti si è sottratto alla detenzione domiciliare per ben due giorni, laddove la norma mira a garantire il tempestivo ripristino dello stato costrittivo;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16820/23 Nicosia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure generiche oltre che manifestamente infondate, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, con riferimento alla mancata integrazione della circostanza attenuante ex art. 384, comma 4, cod. pen., rappresentando che non risultavano integrati i presupposti ivi previsti: l'imputato infatti si è sottratto alla detenzione domiciliare per ben due giorni, laddove la norma mira a garantire il tempestivo ripristino dello stato costrittivo;

Parole chiave

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necessità di cure mediche allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute rigore per motivi familiari inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento incapacità genitoriale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
16820/23 Nicosia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONINO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16820/23 Nicosia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure generiche oltre che manifestamente infondate, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, con riferimento alla mancata integrazione della circostanza attenuante ex art. 384, comma 4, cod. pen., rappresentando che non risultavano integrati i presupposti ivi previsti: l'imputato infatti si è sottratto alla detenzione domiciliare per ben due giorni, laddove la norma mira a garantire il tempestivo ripristino dello stato costrittivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il