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Ordinanza — n. 39903/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39903/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA CARMELO nato a CATANIA il 17/03/1983 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16817/23 Vasta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'abitazione senza provvedere ad avvertire le autorità preposte ai controlli e che dal verbale del pronto soccorso si evinceva che lo stesso aveva dichiarato un dolore addominale cui erano seguite le immediate dimissioni, così evidenziandosi la insussistenza della invocata esimente;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 39903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16817/23 Vasta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'abitazione senza provvedere ad avvertire le autorità preposte ai controlli e che dal verbale del pronto soccorso si evinceva che lo stesso aveva dichiarato un dolore addominale cui erano seguite le immediate dimissioni, così evidenziandosi la insussistenza della invocata esimente;

Parole chiave

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ordinanza di necessità incostituzionale revoca dell'aiuto d'emergenza allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute stato d'eccezione inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
16817/23 Vasta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art.
art. 54 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA CARMELO nato a CATANIA il 17/03/1983 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16817/23 Vasta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'abitazione senza provvedere ad avvertire le autorità preposte ai controlli e che dal verbale del pronto soccorso si evinceva che lo stesso aveva dichiarato un dolore addominale cui erano seguite le immediate dimissioni, così evidenziandosi la insussistenza della invocata esimente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il