Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39829/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because no notice was required for non-perishable apple samples under food analysis law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the prosecutor's failure to notify the defendant of sample analysis did not constitute a legal violation. The defendant argued that Article 223 of the Criminal Procedure Code required such notice, but the court found no obligation for non-perishable goods like Annurca apples. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, lett. h) I. n. 283 del 1962; Art. 223 disp. att. cod. proc. pen.: In food analysis, notice to the interested party is mandatory only for deteriorable substances; for non-deteriorable items like apples, such notice is not required, and the right to request revision must be explicitly communicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
food analysis notice non-perishable samples criminal procedure code inadmissible appeal annurca apples obbligo di controllo prescrizione di controllo controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, lett. h) I. n. 283 del 1962
Art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
283 del 1962 per la violazione dell'art. 223 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
2 della sentenza impugnata); letta la memoria del 31 luglio 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate nel ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 223 disp. att. cod. proc. pen
283 del 1962 per la violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza impugnata); letta la memoria del 31 luglio 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate nel ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2360 del 19/11/2009, dep. 19/01/2010, Prevedini, Rv. 245910
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROSA PASQUALE nato a VILLARICCA il 13/08/1971 avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di Di Rosa Pasquale - che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al'art. 5, lett.

h) I. n. 283 del 1962 per la violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'omesso avviso, all'interessato, dell'esecuzione delle analisi - è inammissibile, in quanto non si confronta con il principio secondo cui, in materia alimentare, l'obbligo di avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati é richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili - come nella specie, trattandosi di mele annurca - tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse (Sez. 3, n. 2360 del 19/11/2009, dep. 19/01/2010, Prevedini, Rv. 245910), il che è avvenuto nel caso di specie, essendo stato l'imputato espressamente informato di tale facoltà, che tuttavia non è stata esercitata (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); letta la memoria del 31 luglio 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate nel ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.