Ordinanza — n. 39825/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSFI HAMID nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 nell'interesse di Youssfi Hamid è inammissibile perché tardivo, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 27 marzo 2023, sicché, anche tenendo conto della maggiorazione di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente il termine di trenta giorni per l'impugnazione è scaduto il 26 aprile 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSFI HAMID nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 nell'interesse di Youssfi Hamid è inammissibile perché tardivo, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 27 marzo 2023, sicché, anche tenendo conto della maggiorazione di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente il termine di trenta giorni per l'impugnazione è scaduto il 26 aprile 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.