Public prosecutor appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds for double acquittal cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the public prosecutor's appeal inadmissible regarding a double acquittal judgment. The prosecutor argued the lower court's reasoning was illogical compared to the evidence, but the court noted that under Article 608, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor can only appeal on specific grounds listed in Article 606, paragraph 1, letters a), b), and c). Since the prosecutor's complaint concerned a defect in reasoning (letter e), it fell outside the permitted scope of review for this specific procedural scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: In cases of double acquittal, the public prosecutor may appeal to the Court of Cassation only for the specific grounds enumerated in Article 606, paragraph 1, letters a), b), and c), excluding appeals based on defects in the reasoning of the judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: BAZZUCCHI ALESSIO nato a PERUGIA il 23/06/1978 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di conferma dall'assoluzione di Alessio Bazzucchi, che lamenta l'illogicità della motivazione rispetto alla valutazione degli elementi probatori inerenti al giudizio di penale responsabilità, è inammissibile perché non consentito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme" assolutoria, come nella vicenda qui in esame, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non anche per vizio di motivazione, considerato dalla lett. e). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.