Italian court dismisses appeal claiming demolition order prescription, ruling administrative fines are not criminal penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it failed to align with established precedent regarding the non-applicability of criminal prescription to administrative demolition orders. The appellant argued that the lack of a specific prescription term violated constitutional rights, but the court distinguished administrative sanctions from criminal penalties based on their restorative rather than punitive nature. Consequently, the constitutional question was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 cod. pen.; Art. 3 and 117 Cost.; Art. 31 d.P.R. n. 380/2001: Administrative demolition orders do not constitute criminal penalties and are therefore not subject to the prescription period applicable to criminal sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALANYUK LIDA nato il 29/09/1973 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto il ricorso proposto nell'interesse di Balanyuk Lidia, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al disposto ordine di demolizione del manufatto abusdP5statuizione che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe prescritta, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il consolidato orientamento di questo Corte di legittimità, richiamato in maniera pertinente dal provvedimento impugnato, secondo cui, stante la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, a questo non si applica la disciplina in tema di prescrizione ai sensi dell'art.173 cod. pen., la quale si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 - dep. 15/12/2015, P.M. in proc.
Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670). Sulla scorta di tale ricostruzione, è stata perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2