Italian Court dismisses appeal on drug possession as inadmissible due to factual objections and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Marino's appeal inadmissible because it relied on non-specific factual objections regarding the subjective and objective elements of the crime. Marino argued the court failed to properly assess his knowledge of the drugs found in his vehicle, but the appellate court had already confirmed his criminal liability based on the discovery of the substance in his car. The Supreme Court rejected these arguments as insufficient to overturn the conviction, resulting in a ruling against Marino for procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual objections are inadmissible when the lower court has already provided sufficient and coherent reasoning on the contested elements, and no lack of culpability exists in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a NAPOLI il 13/11/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse Vincenzo Marino - che deduce il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - è inammissibile perché basato su censure fattuali, per di più formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la Corte si è espressa con una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, avendo confermato la penale responsabilità sul rilievo che il t.l.e. era stato rinvenuto a bordo del veicolo - in particolare, nel portabagagli e sui sedili posteriori, coperto da un telo - condotto dall'imputato, sicché era da escludersi che l'imputato medesimo non avesse contezza della presenza di tale t.l.e, né, in ogni caso, egli aveva fornito indicazioni circa il presunto soggetto che gli avrebbe consegnato l'auto e le ragioni di tale "prestito"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.