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Ordinanza — n. 39819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE ELIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1975 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di Elia Attianese — che deduce l'omessa motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di conferma della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 - è inammissibile poiché fattuale e generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da vizi logici, ha confermato la penale responsabilità sulla scorta sia della testimonianza del commercialista, il quale ha dichiarato che le operazioni indicate nelle fatture non sono state poste in essere, sia dell'assenza di alcun riscontro documentale di tali operazioni nella contabilità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Parole chiave

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fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali contraffazione di merci comunicazione fiscale frode fiscale omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE ELIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1975 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di Elia Attianese — che deduce l'omessa motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di conferma della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 - è inammissibile poiché fattuale e generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da vizi logici, ha confermato la penale responsabilità sulla scorta sia della testimonianza del commercialista, il quale ha dichiarato che le operazioni indicate nelle fatture non sono state poste in essere, sia dell'assenza di alcun riscontro documentale di tali operazioni nella contabilità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.