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Ordinanza — n. 39818/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALISE PASQUALE nato a ROMA il 25/11/1971 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso di Pasquale Scalise - che eccepisce il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che il ricorrente avrebbe agito colposamente nel dichiarare l'assenza di condanne penali sull'errata convinzione che il delitto di bancarotta fraudolenta, per cui era intervenuto l'indulto, non rilevasse ai fini del possesso dei requisiti morali richiesti dal d.lgs. 59 del 2010 per lo svolgimento dell'attività commerciale - è inammissibile perché fattuale e generico, non confrontandosi con la motivazione, la quale ha correttamente evidenziato che l'indulto non solo non è equiparabile alla riabilitazione, ma non si estende alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di un'attività commerciale, che era stata irrogata nei confronti dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile perché, anche in tal caso, non si confronta con la motivazione, che non ha riscontrato elementi positivi per giustificare una mitigazione della pena, né questi sono stati forniti dalla difesa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie reati economici difesa contro le pratiche commerciali illecite esercizio di un’attvità economica traffico di influenze illecite branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALISE PASQUALE nato a ROMA il 25/11/1971 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso di Pasquale Scalise - che eccepisce il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che il ricorrente avrebbe agito colposamente nel dichiarare l'assenza di condanne penali sull'errata convinzione che il delitto di bancarotta fraudolenta, per cui era intervenuto l'indulto, non rilevasse ai fini del possesso dei requisiti morali richiesti dal d.lgs. 59 del 2010 per lo svolgimento dell'attività commerciale - è inammissibile perché fattuale e generico, non confrontandosi con la motivazione, la quale ha correttamente evidenziato che l'indulto non solo non è equiparabile alla riabilitazione, ma non si estende alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di un'attività commerciale, che era stata irrogata nei confronti dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile perché, anche in tal caso, non si confronta con la motivazione, che non ha riscontrato elementi positivi per giustificare una mitigazione della pena, né questi sono stati forniti dalla difesa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.