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Ordinanza — n. 39813/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SANTO nato a CATANIA il 21/12/1958 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Santo Drago, che deduce il vizio di motivazione ritenendo non provata la condotta di occultamento delle scritture contabili, è inammissibile perché reiterativo di censure rigettate con logica motivazione della Corte di merito, la quale ha evidenziato: che, nonostante gli accessi presso la società e gli inviti ad esibire la documentazione richiesta, i funzionari tributari non rinvennero i documenti necessari per la ricostruzione del volume di affari della società, essendo stata acquisita presso lo studio del commercialista solo una parte di documentazione contabile relativa agli anni 2009-2011; che l'emissione della fattura n. 3, poi rinvenuta presso un cliente, attesta che un impianto contabile era stato istituito, anche solo marginalmente, per gli anni oggetto di verifica; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Parole chiave

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omissione della contabilità documenti mancanti paper trail conti finanziari produzione di documenti finanziari esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3, poi rinvenuta presso un cliente, attesta che un impianto contabile era stato istituito, anche solo marginalmente, per gli anni oggetto di verifica; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SANTO nato a CATANIA il 21/12/1958 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Santo Drago, che deduce il vizio di motivazione ritenendo non provata la condotta di occultamento delle scritture contabili, è inammissibile perché reiterativo di censure rigettate con logica motivazione della Corte di merito, la quale ha evidenziato: che, nonostante gli accessi presso la società e gli inviti ad esibire la documentazione richiesta, i funzionari tributari non rinvennero i documenti necessari per la ricostruzione del volume di affari della società, essendo stata acquisita presso lo studio del commercialista solo una parte di documentazione contabile relativa agli anni 2009-2011; che l'emissione della fattura n. 3, poi rinvenuta presso un cliente, attesta che un impianto contabile era stato istituito, anche solo marginalmente, per gli anni oggetto di verifica; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.