Italian Court dismisses appeal as generic and factual, rejecting claims regarding tax evasion and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was generic and factual while the second lacked merit. The lower court found it illogical to assume the defendant did not keep records of four years of business income, concluding he deliberately hid invoices to obscure his tax debt. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and factual, or if the lower court's factual evaluation is not manifestly illogical, thereby precluding a review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPA MICHELE nato a ROMBIOLO il 27/11/1960 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di Michele Pappa, che deduce l'inosservanza della legge e l'omessa motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e fattuale, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito non manifestamente illogica, evidenziato che l'imputato gestiva un'attività imprenditoriale, sicché è del tutto inverosimile che egli non abbia conservato traccia documentale di tale attività e degli incassi percepiti - relativi, peraltro, a ben quattro annualità di imposta -, perciò ritenendo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che l'imputato avesse deliberatamente occultato copia delle fatture emesse, in parte rinvenute presso i clienti, proprio per rendere più difficoltoso l'accertamento del volume d'affari e, quindi, dell'entità del debito tributario; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena in relazione ai precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato, nei cui confronti, peraltro, è stata emessa anche una misura di prevenzione personale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.