Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39806/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal liability and recidivism, ruling sanctions devolved to execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding criminal liability and recidivism. The Court of Appeal had already logically dismissed these points by citing evidence such as missing VAT registers and the defendant's prior criminal history. Consequently, the Court ruled that the request for alternative sanctions was not devolved to this level and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court with adequate reasoning, and requests for alternative sanctions not devolved to the Court of Cassation must be addressed to the execution judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability recidivism inadmissible appeal reiterative argument sanctions devolution procedural costs Cassa delle ammende fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
"riforma Cartabia", richiesta in via subordinata dal ricorrente, non è devoluta( a questa Corte di legittimità, ma al giudice dell'esecuzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
"riforma Cartabia", richiesta in via subordinata dal ricorrente, non è devoluta( a questa Corte di legittimità, ma al giudice dell'esecuzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSOLIN CLAUDIO nato a CASTAGNARO il 30/01/1959 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso promosso nell'interesse Claudio Rosolin, che deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile, essendo meramente reiterativo di censure che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione del tutto logica e adeguata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità valorizzando plurimi elementi convergenti, quali: la mancata esibizione dei registri IVA, l'assenza di idonei spazi di stoccaggio rispetto al luogo indicato nei DDT, l'incongruenza tra il volume d'affari ricostruito mediante gli accertamenti, da cui emerge che il pagamento delle fatture avveniva solo in contanti; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva e alla misura della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito valorizzato la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza di plurimi precedenti penali specifici (per evasione fiscale, truffa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, falsità materiale), da ciò logicamente desumendo che le pregresse sentenze di condanna non hanno sortito alcun effetto di deterrenza, sicché i fatti sub iudice, lungi dall'essere una occasionale ricaduta nella violazione di legge, sono espressione di una perdurante inclinazione al delitto; considerato, infine, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive, come introdotte dalla cd. "riforma Cartabia", richiesta in via subordinata dal ricorrente, non è devoluta( a questa Corte di legittimità, ma al giudice dell'esecuzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre