Criminal appeal dismissed as groundless due to proper service timing and abrogation of absent defendant status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simonetta Meconi inadmissible, ruling that the first-instance judgment was properly deposited within the statutory thirty-day limit. Although the appellant argued the judge failed to notify the absent defendant and her lawyers, the court noted that the 2014 law abolished the institution of contumacy, rendering such notification unnecessary. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 548, 178 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the first-instance judgment was deposited within the statutory period, and the institution of contumacy has been abrogated by law, eliminating the requirement for notification to absent defendants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECONI SIMONETTA nato a ROCCA DI PAPA il 19/09/1955 avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Simonetta Meconi - che censura l'inosservanza degli artt. 548, commi 2 e 3, e 178 cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di notificare all'imputata contumace e ai difensori di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, l'avviso di deposito della sentenza, avvenuto fuori termine - è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado, deliberata il 16 settembre 2020, è stata depositata il 12 ottobre 2020 e, quindi, nel rispetto dell'indicato termine di trenta giorni; in ogni caso, si osserva che, a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato abrogato l'istituto della contumacia e, pertanto, la sentenza non deve essere notificata all'imputato assente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.