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Ordinanza — n. 39663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABER ADIL nato il 26/09/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, ha comunque congruamente motivato in merito alla detenzione finalizzata allo spaccio per il riferimento alle sommarie informazioni testimoniali rese anche da un acquirente, del tutto ignorate nel ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dichiarazioni inverosimili comunicazione degli elementi a carico motivazione sommaria accertamento insufficiente dei fatti pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABER ADIL nato il 26/09/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, ha comunque congruamente motivato in merito alla detenzione finalizzata allo spaccio per il riferimento alle sommarie informazioni testimoniali rese anche da un acquirente, del tutto ignorate nel ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il i l'ere estensore Il Preside