Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence, ruling minor offense exception inapplicable due to serious circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude the minor offense exception under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The appellant argued for leniency based on the quantity of cocaine, but the court found that the sophisticated trafficking methods and established network outweighed this factor. Consequently, the court rejected the generic legal arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The exception for minor drug offenses is inapplicable when the trafficking methods, network involvement, or other circumstances demonstrate a level of seriousness incompatible with the statutory threshold for leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELMEGUID MOHAMED TAMER ABDELMEGUID nato il 20/11/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità ; circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 37 di principio attivo di cocaina), le modalità dello spaccio della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 18 settembre 2023 Il Co