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Ordinanza — n. 39661/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; conditional suspension judgment not required to cite all statutory factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of the first ground regarding the sanction. The appellant argued against the conditional suspension of the sentence, but the appellate court had adequately motivated its negative prognosis by focusing on the habitual nature of the drug trafficking. Consequently, the court ruled that the judge is not obligated to examine every element of the conditional suspension statute if the prevailing factors are clearly identified.

Regesto Legislator

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Art. 164 comma 1 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The judge formulating a prognostic judgment on conditional suspension is not bound to examine all statutory elements but may limit itself to mentioning those deemed predominant.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence prognostic judgment criteria habitual drug trafficking inadmissible appeal genericity of grounds attitudine all'integrazione riabilitazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 164 comma 1 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 133 cod. pen
pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 c.p
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKHLES MIKHAEIL nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo, oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento al carattere abituale dell'attività di spaccio, considerata in modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 I