Ordinanza — n. 39653/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI GIUSEPPE GAETANO nato a CATANIA il 19/03/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; a ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti; ritenuta la genericità delle censure dedotte con riguardo anche alla invocata applicazione della continuazione fra l'evasione per cui si procede e l'altra commessa per ragioni del tutto diverse, esclusa in modo non illogico per la impossibilità di ravvisare il medesimo programma criminoso tra i due reati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI GIUSEPPE GAETANO nato a CATANIA il 19/03/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; a ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti; ritenuta la genericità delle censure dedotte con riguardo anche alla invocata applicazione della continuazione fra l'evasione per cui si procede e l'altra commessa per ragioni del tutto diverse, esclusa in modo non illogico per la impossibilità di ravvisare il medesimo programma criminoso tra i due reati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Cqnsi re estensore Il