Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding mitigating circumstances and factual responsibility assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's rejection of generic mitigating circumstances was justified by the severity of the defendant's aggressive conduct and criminal history. The appellant argued for a re-evaluation of these factors, but the court found the appellate court's reasoning logical and free from evident defects. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic allegations regarding the assessment of mitigating circumstances or factual responsibility are inadmissible when the lower court has provided congruent and logical reasoning based on the gravity of the conduct and the defendant's personal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO MARCELLO nato a NARDO il 17/08/1970 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi in tema di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità, avendone la Corte giustificato il diniego per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive e della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le ulteriori censure in punto di accertamento della responsabilità sono ugualmente generiche, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de il 18 settembre 2023 Il Co e estensore Il Priesidente Ricu. oro OrJncQ Villoni 1.) i'. P (.) I .; A TA ITRIA 29 T 2O3 IL CANC