Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges fact-finding and evidence evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The appellant argued against the lower court's findings on drug trafficking, but the court held that assessing material probatory and factual appreciation falls exclusively within the trial judge's competence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they challenge the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material probatory, as these matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKKAL AHMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle testimonianze assunte che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il l'ere estensore Il Pres\ dente