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Ordinanza — n. 39646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VADACCA DAVIDE nato a LECCE il 13/09/1982 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di evasione, basata su circostanze di fatto (luogo e orario dell'avvistamento) che sorreggono in modo non illogico la ricostruzione del fatto, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto che anche il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello (modalità della condotta e precedenti penali); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti verosimiglianza della persecuzione alibi evasione all'obbligo di contribuzione allegazioni d'asilo contraddittorie motivo d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VADACCA DAVIDE nato a LECCE il 13/09/1982 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di evasione, basata su circostanze di fatto (luogo e orario dell'avvistamento) che sorreggono in modo non illogico la ricostruzione del fatto, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto che anche il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello (modalità della condotta e precedenti penali); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1