Ordinanza — n. 39641/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a PESCARA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che è manifestamente infondata la dedotta nullità della sentenza in relazione all'assunzione della testimonianza prima della formale apertura del dibattimento, non essendo stata tempestivamente eccepita al momento dell'assunzione del teste, né subito dopo, come richiesto dall'art. 182, comma 2 c.p.p.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 182, comma 2 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 182, comma 2 c.p.p.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a PESCARA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che è manifestamente infondata la dedotta nullità della sentenza in relazione all'assunzione della testimonianza prima della formale apertura del dibattimento, non essendo stata tempestivamente eccepita al momento dell'assunzione del teste, né subito dopo, come richiesto dall'art. 182, comma 2 c.p.p.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Co liere estensore Il en