Ordinanza — n. 39639/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELATRIBY MAHMOUD ABDELFATTAH AHMED (CUI 0523K91) nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuta l'inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché non dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata, e considerato, inoltre, che il contrasto rilevato è stato risolto della decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023 nel senso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, e che a detto criterio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39639/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELATRIBY MAHMOUD ABDELFATTAH AHMED (CUI 0523K91) nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuta l'inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché non dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata, e considerato, inoltre, che il contrasto rilevato è stato risolto della decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023 nel senso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, e che a detto criterio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Cons. ; re estensore Il Pre idente