Ordinanza — n. 39638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDE MAMADOU ABDOULAYE (CUI: 062UIB3) nato il 25/06/2001 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione evidenziando che il grado di purezza della sostanza stupefacente, costituita da eroina, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è stata correttamente affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti alla elevata purezza della sostanza e alla possibilità di conseguire un profitto non minimo da ogni singola cessione, oltre alla gravità del danno criminale correlato al bene della salute pubblica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDE MAMADOU ABDOULAYE (CUI: 062UIB3) nato il 25/06/2001 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione evidenziando che il grado di purezza della sostanza stupefacente, costituita da eroina, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
è stata correttamente affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti alla elevata purezza della sostanza e alla possibilità di conseguire un profitto non minimo da ogni singola cessione, oltre alla gravità del danno criminale correlato al bene della salute pubblica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 I