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Ordinanza — n. 39636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCHETTI MARIO nato a ROMA il 20/08/1985 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione, evidenziando che le modalità del fatto (cessione operata nel conteso di una nota "piazza di spaccio") non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la determinazione della pena è stata oggetto di una corretta disamina affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti al quantitativo della sostanza stupefacente ed al carattere abituale e reiterativo dello spaccio, desunto da indici probatori valutati in modo non illogico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione, evidenziando che le modalità del fatto (cessione operata nel conteso di una nota "piazza di spaccio") non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la determinazione della pena è stata oggetto di una corretta disamina affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti al quantitativo della sostanza stupefacente ed al carattere abituale e reiterativo dello spaccio, desunto da indici probatori valutati in modo non illogico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCHETTI MARIO nato a ROMA il 20/08/1985 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione, evidenziando che le modalità del fatto (cessione operata nel conteso di una nota "piazza di spaccio") non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la determinazione della pena è stata oggetto di una corretta disamina affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti al quantitativo della sostanza stupefacente ed al carattere abituale e reiterativo dello spaccio, desunto da indici probatori valutati in modo non illogico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I 18 settembre 2023 Il Consiglie stensore Il Pre idente