Ordinanza — n. 39633/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLINTO SEBASTIANO nato a NOLA il 25/03/2000 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche per quanto osservato sul carattere interessato della confessione rispetto ad un quadro probatorio già fortemente strutturato, oltre alle altre considerazioni sulla gravità del fatto in punto di quantitativo rilevante e diversa tipologia della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio, che il ricorrente neppure censura, soffermandosi unicamente sul confessato ruolo di pusher; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLINTO SEBASTIANO nato a NOLA il 25/03/2000 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche per quanto osservato sul carattere interessato della confessione rispetto ad un quadro probatorio già fortemente strutturato, oltre alle altre considerazioni sulla gravità del fatto in punto di quantitativo rilevante e diversa tipologia della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio, che il ricorrente neppure censura, soffermandosi unicamente sul confessato ruolo di pusher; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Co liere estensore Il Presi ente