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Ordinanza — n. 39632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALARIN REYES MANN CARLOS nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'assenza di elementi utili di riscontro a verificare la rilevanza e l'attendibilità della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi di riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'assenza di elementi utili di riscontro a verificare la rilevanza e l'attendibilità della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi di riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità attenuazione della pena partecipazione al reato alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALARIN REYES MANN CARLOS nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il primo motivo afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'assenza di elementi utili di riscontro a verificare la rilevanza e l'attendibilità della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi di riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 18 settembre 2023 Il Con e estensore I