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Ordinanza — n. 39630/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lower court correctly applied drug quantity and organized crime aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mongu Phillip Sindato inadmissible, upholding the second-instance judgment. The lower court correctly applied the aggravating circumstance for large drug quantities and links to organized crime based on seized heroin over two kilograms, cash, and mobile phones. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate court confirms the first-instance judgment with analytical reasoning regarding statutory aggravating factors, such as large drug quantities and connections to organized crime, without error in law or motivation.

Parole chiave

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drug trafficking aggravating factors organized crime connection large quantity heroin procedural inadmissibility drug trafficking sentencing imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGU PHILLIP SINDATO nato il 02/01/1964 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che, nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per il trattamento sanzionatorio, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo eroina (oltre due chilogrammi di principio attivo) ed i collegamenti con la criminalità organizzata (per i riferimenti alla disponibilità di numerosi telefoni cellulari ed alla consistente somma di denaro in contanti (20 mila euro), elementi comunque considerati anche ai fini del trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 esten