Italian Court dismisses appeal as lower court adequately evaluated facts and evidence without error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Cagliari had already thoroughly evaluated the defendant's alleged threats and evidence, rejecting generic arguments from the appellant. The Supreme Court affirmed this decision, noting that factual assessment belongs exclusively to the lower court and that the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court provides adequate and coherent motivation regarding the evaluation of facts and evidence, reserving such review to the exclusive competence of the appellate tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPLANO ANGELO nato a ESTERZILI il 19/06/1971 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di minacce, che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale dekdno essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presile