Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late prosecutor conclusions not preventing private defense conclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the late submission of the prosecutor's conclusions did not constitute a ground for nullity. Although the pandemic regulations allowed for delays, the private defense had still managed to submit its written conclusions after receiving the prosecutor's late filing. Consequently, the court found the procedural defect insufficient to justify the appeal and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The late communication of the prosecutor's conclusions under pandemic regulations does not constitute a general nullity if the private party has nonetheless been able to formulate its own written conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTESTABILE CHRISTIAN nato a MANFREDONIA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina ennergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa ha comunque formulato le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi .
Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.