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Ordinanza — n. 39621/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39621/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FIORILLO Emilio e RAZZINO Domenico impugnano la sentenza in data 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che -in sede di rinvio per annullamento della Corte di cassazione- ha riformato 27/05/2020 deIG.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo per entrambi circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva per Razzino) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di furto e rapina; 1.1. FIORILLO Emilio deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo al trattamento sanzionatorio. letta la nota sopravvenuta dell'Avvocato Goffredo Grasso nell'interesse di Fiorillo; 1.2. RAZZINO Domenico deduce vizio di motivazione in relazione alla recidiva e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39621/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso ntrambi i ricorsisono inammissibili perché oppongono alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha affrontato i temi di cui ai ricorsi come motivazione adeguata, logica non contraddittoria, conforme ai principi di diritto fissati in relazione a essi, oltre che rispettosa del mandato rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.

Parole chiave

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circostanze attenuanti abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio difesa contro le pratiche commerciali illecite procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAZZINO DOMENICO nato a MADDALONI il 01/05/1981 FIORILLO EMILIO nato a GAETA il 25/11/1995 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FIORILLO Emilio e RAZZINO Domenico impugnano la sentenza in data 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che -in sede di rinvio per annullamento della Corte di cassazione- ha riformato 27/05/2020 deIG.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo per entrambi circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva per Razzino) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di furto e rapina; 1.1. FIORILLO Emilio deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo al trattamento sanzionatorio. letta la nota sopravvenuta dell'Avvocato Goffredo Grasso nell'interesse di Fiorillo; 1.2. RAZZINO Domenico deduce vizio di motivazione in relazione alla recidiva e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso ntrambi i ricorsisono inammissibili perché oppongono alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha affrontato i temi di cui ai ricorsi come motivazione adeguata, logica non contraddittoria, conforme ai principi di diritto fissati in relazione a essi, oltre che rispettosa del mandato rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle