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Ordinanza — n. 39620/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39620/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEJZA LIRIDON nato il 22/02/2000 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cremona in data 25/11/2021 nei confronti di FEJZALIRIDONin relazione al reato di cui agli artt. 116, 628 comma secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di cui all'art. 624 bis cod.pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento della violenza caratterizzante il reato di rapina impropria, l'altro la manifesta illogicità della motivazione in relazioneal contributo agevolatore all'azione furtiva da parte dell'odierno ricorrente (oltre alla prevedibilità in concreto da parte dello stesso del mutamento del titolo di reato da furto a rapina impropria)e l'ultimo la carenza motivazionale in ordinealla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (Si vedano, in particolar modo, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla corretta sussistenza della violenza e sul contributo causale del prevenuto all'attività criminosa di furto, poi degenerata in rapina impropria; pag. 7 sulla prevedibilità in concreto del mutamento del titolo di reato e sulla pertinente contestazione dello stesso a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e ancora pag. 7 in punto di ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., in considerazione del luogo di avvenuta rapina quale studio destinato all'attività professionale della p.o.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod.pen, art. 628 cod. pen, art. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 39620/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116, 628 comma secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di cui all'art. 624 bis cod.pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento della violenza caratterizzante il reato di rapina impropria, l'altro la manifesta illogicità della motivazione in relazioneal contributo agevolatore all'azione furtiva da parte dell'odierno ricorrente (oltre alla prevedibilità in concreto da parte dello stesso del mutamento del titolo di reato da furto a rapina impropria)e l'ultimo la carenza motivazionale in ordinealla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (Si vedano, in particolar modo, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla corretta sussistenza della violenza e sul contributo causale del prevenuto all'attività criminosa di furto, poi degenerata in rapina impropria; pag. 7 sulla prevedibilità in concreto del mutamento del titolo di reato e sulla pertinente contestazione dello stesso a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e ancora pag. 7 in punto di ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., in considerazione del luogo di avvenuta rapina quale studio destinato all'attività professionale della p.o.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati commisurazione della pena per rapina reato d'evento azione civile infrazione privilegiata reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod.pen
pen., con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di cui all'art. 624 bis cod.pen.
art. 628 cod. pen
art. 116 cod. pen
7 sulla prevedibilità in concreto del mutamento del titolo di reato e sulla pertinente contestazione dello stesso a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEJZA LIRIDON nato il 22/02/2000 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cremona in data 25/11/2021 nei confronti di FEJZALIRIDONin relazione al reato di cui agli artt. 116, 628 comma secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di cui all'art. 624 bis cod.pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento della violenza caratterizzante il reato di rapina impropria, l'altro la manifesta illogicità della motivazione in relazioneal contributo agevolatore all'azione furtiva da parte dell'odierno ricorrente (oltre alla prevedibilità in concreto da parte dello stesso del mutamento del titolo di reato da furto a rapina impropria)e l'ultimo la carenza motivazionale in ordinealla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (Si vedano, in particolar modo, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla corretta sussistenza della violenza e sul contributo causale del prevenuto all'attività criminosa di furto, poi degenerata in rapina impropria; pag. 7 sulla prevedibilità in concreto del mutamento del titolo di reato e sulla pertinente contestazione dello stesso a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e ancora pag. 7 in punto di ritenuta integrazione dell'aggravante di cui al comma 3bis dell'art. 628 cod. pen., in considerazione del luogo di avvenuta rapina quale studio destinato all'attività professionale della p.o.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore i