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Ordinanza — n. 39618/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GIANDALONE MicheleiLtino impugna la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che -in sede di rinvio dalla Corte di cassazione - , ha riformato la sentenza in data24/02/2010 del Tribunale di Termini Imerese, riterminando la pena inflitta per il reato ritenuto in continuazione e la pena complessiva inflittagli. Deduce:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l 'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Il motivo in esame è privo dei requisiti prescritti dall 'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANDALONE MICHELE MARTINO nato a CORLEONE il 11/11/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GIANDALONE MicheleiLtino impugna la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che -in sede di rinvio dalla Corte di cassazione - , ha riformato la sentenza in data24/02/2010 del Tribunale di Termini Imerese, riterminando la pena inflitta per il reato ritenuto in continuazione e la pena complessiva inflittagli. Deduce:

1) Inosservanza di norma processuale per la mancata notificazione all'imputato del decreto di fissazione dell 'udienza;

2) inosservanza di norma processuale, quanto alla determinazione della pena. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va rilevato che dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che la notificazione al difensore è stata effettuata dopo che l 'imputato è risultato sconosciuto al domicili eletto che, pertanto, si è palesato nella sua inidoneità, così legittimando la nqtificazione presso il difensore.

3. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l 'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Il motivo in esame è privo dei requisiti prescritti dall 'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina ha ampiamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, non indica in maniera puntuale e specifica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell 'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore I