Ordinanza — n. 39617/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASANTAMARIA Antonino e FARACI Vincenza Monicaimpugnano la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data27/01/2021 delTribunale di Agrigento, che li aveva condannati per le estorsioni loro contestate ai capi 1 e 2 della rubrica. Deducono:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen... 1.1. Ciò premesso, si rileva che le doglianze articolate nei motivi/del ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. 1.2.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTAMARIA ANTONINO nato a LICATA il 13/11/1973 FARACI VINCENZA MONICA nato a LICATA il 04/02/1976 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SANTAMARIA Antonino e FARACI Vincenza Monicaimpugnano la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data27/01/2021 delTribunale di Agrigento, che li aveva condannati per le estorsioni loro contestate ai capi 1 e 2 della rubrica. Deducono:
1) Vizio di motivazione in relazione alla responsabilità in relazione ai capi 1) e 2);
2) vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen... 1.1. Ciò premesso, si rileva che le doglianze articolate nei motivi/del ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. 1.2.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).
2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estenso