Ordinanza — n. 39614/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMONTEREALE Ruggiero impugna la sentenza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermatola sentenza in datal0/12/2019 del Tribunale di Bari, che lo aveva condannato per i reati di furto e rapina. Deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità della recidiva e del giudizio di bilanciamento, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39614/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità della recidiva e del giudizio di bilanciamento, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEREALE RUGGIERO nato a BITONTO il 12/03/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. MONTEREALE Ruggiero impugna la sentenza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermatola sentenza in datal0/12/2019 del Tribunale di Bari, che lo aveva condannato per i reati di furto e rapina. Deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità della recidiva e del giudizio di bilanciamento, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente