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Ordinanza — n. 39612/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39612/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI (CUI 0480WBB) nato il 28/05/1996 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONSIDERATO IN CERITTO 1. BRIKI Hamdi impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata. Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39612/2023 — snpen · Corte di Cassazione: BRIKI Hamdi impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata. Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Parole chiave

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minaccia non comprovata motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina permesso di promuovere un procedimento penale timore di persecuzione attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI (CUI 0480WBB) nato il 28/05/1996 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN CERITTO 1. BRIKI Hamdi impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata. Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente