Ordinanza — n. 39611/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI CRISTIANA nato a PIETRASANTA il 27/11/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONSIDERATOMI DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 03/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 28/03/2019 nei confronti di FRANCHI GIISTIANA in relazione al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod.pen.(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile la contestazione dei fatti come rapina impropria fornita dal Tribunale,sussistendo il requisito dell'immediatezza della minaccia e della violenza rispetto alla precedente condotta di sottrazione dei generi alimentari); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod.pen; Ordinanza — n. 39611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 comma secondo cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod.pen.(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile la contestazione dei fatti come rapina impropria fornita dal Tribunale,sussistendo il requisito dell'immediatezza della minaccia e della violenza rispetto alla precedente condotta di sottrazione dei generi alimentari); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI CRISTIANA nato a PIETRASANTA il 27/11/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATOMI DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 03/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 28/03/2019 nei confronti di FRANCHI GIISTIANA in relazione al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod.pen.(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile la contestazione dei fatti come rapina impropria fornita dal Tribunale,sussistendo il requisito dell'immediatezza della minaccia e della violenza rispetto alla precedente condotta di sottrazione dei generi alimentari); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il Preside