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Ordinanza — n. 39609/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39609/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIATTINO DANILO VINCENZO nato a MARSALA il 27/07/1993 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; MINUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO 1. GIATTINO Danilo Vincenzo impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data18/09/2019 del Tribunale di ressinal che l'aveva condannato per il reato di estorsione e lesioni. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 1.1.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39609/2023 — snpen · Corte di Cassazione: GIATTINO Danilo Vincenzo impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data18/09/2019 del Tribunale di ressinal che l'aveva condannato per il reato di estorsione e lesioni. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 1.1.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie concussione sanzione penale azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIATTINO DANILO VINCENZO nato a MARSALA il 27/07/1993 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; MINUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO 1. GIATTINO Danilo Vincenzo impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza in data18/09/2019 del Tribunale di ressinal che l'aveva condannato per il reato di estorsione e lesioni. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 1.1.

Il ricorso è inammissibile perché le censure difensive sono costituite da mere, generich aspecifiche doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede quelle che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un mero apprezzamento di fatto ( Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden